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FAQ: Legislazione Legge 75/58 "Legge Merlin" |
Legge 20 febbraio 1958, n°
75.
Abolizione della regolamentazione della prostituzione e lotta contro lo sfruttamento
della prostituzione altrui.
Capo I - Chiusura delle case di prostituzione
Art.1
E' vietato l'esercizio di case di prostituzione nel territorio dello Stato e nei territori sottoposti all'amministrazione di autorità italiane.
Art.2
Le case, i quartieri e qualsiasi altro luogo chiuso, dove si esercita la prostituzione, dichiarati locali di meretricio ai sensi dell'art. 190 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, numero 773, e delle successive modificazioni, dovranno essere chiusi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
Art.3
Le disposizioni contenute negli artt. 531 a 536
del Codice Penale sono sostituite dalle seguenti: "E' punito con la reclusione
da due a sei anni e con la multa da lire 500.000 a lire 20.000.000, salvo in
ogni caso l'applicazione dell'art. 240 del Codice penale:
1) chiunque, trascorso il termine indicato nell'art. 2, abbia la proprietà o
l'esercizio, sotto qualsiasi denominazione, di una casa di prostituzione, o
comunque la controlli, o diriga, o amministri, ovvero partecipi alla proprietà,
esercizio, direzione o amministrazione di essa;
2) chiunque avendo la proprietà o l'amministrazione di una casa od altro locale,
li conceda in locazione a scopo di esercizio di una casa di prostituzione;
3) chiunque, essendo proprietario, gerente o preposto a un albergo, casa mobiliata,
pensione, spaccio di bevande, circolo, locale da ballo, o luogo di spettacolo,
o loro annessi e dipendenze o qualunque locale aperto al pubblico od utilizzato
dal pubblico, vi tollera abitualmente la presenza di una o più persone che,
all'interno del locale stesso, si danno alla prostituzione;
4) chiunque recluti una persona al fine di farle esercitare la prostituzione,
o ne agevoli a tal fine la prostituzione;
5) chiunque induca alla prostituzione una donna di età maggiore, o compia atti
di lenocinio, sia personalmente in luoghi pubblici o aperti al pubblico, sia
a mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità;
6) chiunque induca una persona a recarsi nel territorio di un altro Stato o
comunque luogo diverso da quello della sua abituale residenza, la fine di esercitarvi
la prostituzione ovvero si intrometta per agevolarne la partenza;
7) chiunque esplichi un'attività in associazioni ed organizzazioni nazionali
ed estere dedite al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione
od allo sfruttamento della prostituzione, ovvero in qualsiasi forma e con qualsiasi
mezzo agevoli o favorisca l'azione o gli scopi delle predette associazioni od
organizzazioni;
8) chiunque in qualsiasi modo favorisca o sfrutti la prostituzione altrui. In
tutti i casi previsti nel n. 3) del presente articolo alle pene in essi comminate,
sarà aggiunta la perdita della licenza d'esercizio e potrà anche essere ordinata
la chiusura definitiva dell'esercizio. I delitti previsti dai nn. 4) e 5), se
commessi da un cittadino in territorio estero, sono punibili in quanto le convenzioni
internazionali lo prevedano.
Art.4
La pena è raddoppiata:
1) se il fatto è commesso con violenza minaccia, inganno;
2) se il fatto è commesso ai danni di persona minore degli anni 21 o di persona
in istato di infermità o minoranza psichica, naturale o provocata;
3) se il colpevole è un ascendente, un affine in linea retta ascendente, il
marito, il fratello, o la sorella, il padre o la madre adottivi, il tutore;
4) se al colpevole la persona è stata affidata per ragioni di cura, di educazione,
di istruzione, di vigilanza, di custodia;
5) se il fatto è commesso ai danni di persone aventi rapporti di servizio domestico
o d'impiego;
6) se il fatto è commesso da pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni;
7) se il fatto è commesso ai danni di più persone;
7 bis) se il fatto è commesso ai danni di una persona tossicodipendente.
Art.5
Sono punite con l'arresto fino a giorni 8 e con
l'ammenda di lire 10.000 le persone dell'uno e dell'altro sesso:
1) che in luogo pubblico od aperto al pubblico, invitano al libertinaggio in
modo scandaloso o molesto;
2) che seguono per via le persone, invitandole con atti e parole al libertinaggio.
Le persone colte in contravvenzione alle
disposizioni di cui ai nn. 1) e 2), qualora siano in possesso di regolari documenti
di identificazione, non possono essere accompagnate all'Ufficio di pubblica
sicurezza.
Le persone accompagnate all'Ufficio di pubblica sicurezza per infrazioni alle
disposizioni della presente legge non possono essere sottoposte a visita sanitaria.
I verbali di contravvenzione saranno rimessi alla competente autorità giudiziaria.
Art.6
I colpevoli di uno dei delitti previsti dagli articoli precedenti, siano essi consumati o soltanto tentati, per un periodo variante da un minimo di due anni ad un massimo di venti, a partire dal giorno in cui avranno espiato la pena, subiranno altresì l'interdizione dai pubblici uffici, prevista dall'art. 28 del Codice penale e dall'esercizio della tutela e della curatela.
Art.7
Le autorità di pubblica sicurezza, le autorità
sanitarie e qualsiasi altra autorità amministrativa non possono procedere ad
alcuna forma diretta od indiretta di registrazione, neanche mediante rilascio
di tessere sanitarie, di donne che esercitano o siano sospettate di esercitare
la prostituzione, né obbligarle a presentarsi periodicamente ai loro uffici.
E' del pari vietato di munire dette donne di documenti speciali.
Capo II - Dei patronati ed istituti di rieducazione
Art.8
Il Ministro per l'interno provvederà, promuovendo
la fondazione di speciali istituti di patronato, nonché assistendo e sussidiando
quelli esistenti, che efficacemente corrispondano ai fini della presente legge,
alla tutela, all'assistenza ed alla rieducazione delle donne uscenti, per effetto
della presente legge, dalle case di prostituzione.
Negli istituti di patronato, come sopra previsti, potranno trovare ricovero
ed assistenza, oltre alle donne uscite dalle case di prostituzione abolite nella
presente legge, anche quelle altre che, pure avviate già alla prostituzione,
intendano di ritornare ad onestà di vita.
Art.9
Con determinazione del Ministro per l'interno sarà
provveduto all'assegnazione dei mezzi necessari per l'esercizio dell'attività
degli istituti di cui nell'articolo precedente, da prelevarsi dal fondo stanziato
nel bilancio dello Stato a norma della presente legge.
Alla fine di ogni anno e non oltre il 15 gennaio successivo gli istituti di
patronato fondati a norma della presente legge, come gli altri istituti previsti
dal precedente articolo e che godano della sovvenzione dello Stato, dovranno
trasmettere un rendiconto esatto della loro attività omettendo il nome delle
persone da essi accolte.
Tali istituti sono sottoposti a vigilanza e a controllo dello Stato.
Art.10
Le persone minori di anni 21 che abitualmente o
totalmente traggono i loro mezzi di sussistenza dalla prostituzione saranno
rimpatriate e riconsegnate alle loro famiglie, previo accertamento che queste
siano disposte ad accoglierle.
Se però esse non hanno congiunti disposti ad accoglierle e che offrano sicura
garanzia di moralità saranno per ordine del presidente del tribunale affidate
agli istituti di patronato di cui nel precedente articolo.
A questo potrà addivenirsi anche per loro libera elezione.
Art.11
All'onere derivante al bilancio dello Stato verrà fatto fronte, per un importo di 100 milioni di lire, con le maggiori entrate previste dalla legge 9 aprile 1953, n. 248.
Capo III - Disposizioni finali e transitorie
Art.12
E' costituito un Corpo speciale femminile che gradualmente
ed entro i limiti consentiti sostituirà la polizia nelle funzioni inerenti ai
servizi del buon costume e della prevenzione della delinquenza minorile e della
prostituzione.
Con decreto Presidenziale, su proposta del Ministro per l'interno, ne saranno
determinati l'organizzazione ed il funzionamento.
Art.13
Per effetto della chiusura delle case di prostituzione
presentemente autorizzata entro il termine previsto dall'art. 2, si intendono
risolti di pieno diritto, senza indennità e con decorrenza immediata, i contratti
di locazione relativi alle case medesime.
E' vietato ai proprietari di immobili di concludere un nuovo contratto di locazione
colle persone sopra indicate.
Art.14
Tutte le obbligazioni pecuniarie contratte verso
i tenutari dalle donne delle case di prostituzione si presumono determinate
da causa illecita.
E' ammessa la prova contraria.
Art.15
Tutte le disposizioni contrarie alla presente legge, o comunque con essa incompatibili, sono abrogate.
Copyright ©1999 ISD Online. Ultimo aggiornamento : 02 novembre 2000. | Torna alla pagina delle FAQ |