Le FAQ: Legislazione Legge 66/97 Norme contro la violenza sessuale |
Legge 15 febbraio 1997 n. 66
"Norme contro la violenza sessuale"
Art.1.
1. Il capo I del Titolo IX del libro secondo e gli articoli 530, 539, 541, 542 e 543 del
codice penale sono abrogati.
Art.2.
1. Nella Sezione II del Capo III del Titolo XII del Libro secondo del codice penale, dopo
l'articolo 609, sono inseriti gli articoli da 609-bis a 609-decies introdotti dagli
articoli da 3 a 11 della presente legge.
Art.3.
1. Dopo l'articolo 609 del codice penale � inserito il seguente:
"art.609-bis (violenza sessuale). - chiunque, con violenza o minaccia o mediante
abuso di autorit�, costringe taluno a compiere o subire atti sessuali � punito con la
reclusione da cinque a dieci anni.
Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali:
1) abusando delle condizioni di inferiorit� fisica o psichica della persona offesa al
momento del fatto;
2) traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra
persona.
Nei casi di minore gravit� la pena � diminuita in misura non eccedente i due
terzi".
Art.4.
1. Dopo l'articolo 609-bis del codice penale, introdotto dall'articolo 3 della presente
legge, � inserito il seguente:
"art.609-ter (circostanze aggravanti). - la pena � della reclusione da sei a dodici
anni se i fatti di cui all'articolo 609bis sono commessi:
1) nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni quattordici;
2) con l'uso di armi o di sostanze alcoliche, narcotiche o stupefacenti o di altri
strumenti o sostanze gravemente lesivi della salute della persona offesa;
3) da persona travisata o che simuli la qualit� di pubblico ufficiale o di incaricato di
pubblico servizio;
4) su persona comunque sottoposta a limitazioni della libert� personale;
5) nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni sedici della quale il colpevole
sia l'ascendente, il genitore anche adottivo, il tutore.
La pena � della reclusione da sette a quattordici anni se il fatto � commesso nei
confronti di persona che non ha compiuto gli anni dieci".
Art.5.
1. Dopo l'articolo 609-ter del codice penale, introdotto dall'articolo 4 della presente
legge, � inserito il seguente:
"art.609-quater (atti sessuali con minorenne). - soggiace alla pena stabilita
dall'articolo 609-bis chiunque, al di fuori delle ipotesi previste in detto articolo,
compie atti sessuali con persona che, al momento del fatto:
1) non ha compiuto gli anni quattordici;
2) non ha compiuto gli anni sedici, quando il colpevole sia l'ascendente, il genitore
anche adottivo, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione,
di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore � affidato o che abbia, con
quest'ultimo, una relazione di convivenza.
Non � punibile il minorenne che, al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo
609-bis, compie atti sessuali con un minorenne che abbia compiuto gli anni tredici, se la
differenza di et� tra i soggetti non � superiore a tre anni.
Nei casi di minore gravit� la pena � diminuita fino a due terzi.
Si applica la pena di cui all'articolo 609-ter, secondo comma, se la persona offesa non ha
compiuto gli anni dieci".
Art.6.
1. Dopo l'articolo 609-quater del codice penale, introdotto dall'articolo 5 della presente
legge, � inserito il seguente:
"art.690-quinquies (corruzione di minorenne). - chiunque compie atti sessuali in
presenza di persona minore di anni quattordici, al fine di farla assistere, � punito con
la reclusione da sei mesi a tre anni".
Art.7.
1. Dopo l'articolo 609-quinquies del codice penale, introdotto dall'articolo 6 della
presente legge, � inserito il seguente:
"art.609-sexies (ignoranza dell'et� della persona offesa). Quando i delitti previsti
negli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater e 609-octies sono commessi in danno di persona
minore di anni quattordici, nonch� nel caso del delitto di cui all'articolo
609-quinquies, il colpevole non pu� invocare, a propria scusa, l'ignoranza dell'et�
della persona offesa".
Art.8.
1. Dopo l'articolo 609-sexies del codice penale, introdotto dall'articolo 7 della presente
legge, � inserito il seguente:
"art.609-septies (querela di parte). - i delitti previsti dagli articoli 609-bis,
609-ter e 609-quater sono punibili a querela della persona offesa.
Salvo quanto previsto dall'articolo 597, terzo comma, il termine per la proposizione della
querela � di sei mesi.
La querela proposta � irrevocabile.
Si procede tuttavia d'ufficio:
1) se il fatto di cui all'articolo 609-bis � commesso nei confronti di persona che al
momento del fatto non ha compiuto gli anni quattordici;
2) se il fatto � commesso dal genitore, anche adottivo, o dal di lui convivente, dal
tutore, ovvero da altra persona cui il minore � affidato per ragioni di cura, di
educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia;
3) se il fatto � commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico
servizio nell'esercizio delle proprie funzioni;
4) se il fatto � connesso con un altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio;
5) se il fatto � commesso nell'ipotesi di cui all'articolo 609-quater, ultimo
comma".
Art.9.
1. Dopo l'articolo 609-septies del codice penale, introdotto dall'articolo 8, comma 1,
della presente legge, � inserito il seguente:
" art.609-octies (violenza sessuale di gruppo). - la violenza sessuale di gruppo
consiste nella partecipazione, da parte di pi� persone riunite, ad atti di violenza
sessuale di cui all'articolo 609-bis.
Chiunque commette atti di violenza sessuale di gruppo � punito con la reclusione da sei a
dodici anni.
La pena � aumentata se concorre taluna delle circostanze aggravanti previste
dall'articolo 609-ter.
La pena � diminuita per il partecipante la cui opera abbia avuto minima importanza nella
preparazione o nella esecuzione del reato. La pena � altres� diminuita per chi sia stato
determinato a commettere il reato quando concorrono le condizioni stabilite dai numeri 3)
e 4) del primo comma e dal terzo comma dell'articolo 112".
Art. 10.
1. Dopo l'articolo 609-octies del codice penale, introdotto dall'articolo 9 della presente
legge, � inserito il seguente:
"art.609-nonies (pene accessorie ed altri effetti penali). - la condanna per alcuno
dei delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies e
609-octies comporta:
1) la perdita della potest� del genitore, quando la qualit� di genitore � elemento
costitutivo del reato;
2) l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela ed alla curatela;
3) la perdita del diritto agli alimenti e l'esclusione dalla successione della persona
offesa".
Art.11.
1. Dopo l'articolo 609-nonies del codice penale, introdotto dall'articolo 10 della
presente legge, � inserito il seguente:
"art.609-decies (comunicazione al tribunale per i minorenni). Quando si procede per
alcuno dei delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quinquies e 609-octies
commessi in danno di minorenni, ovvero per il delitto previsto dall'articolo 609-quater,
il procuratore della repubblica ne d� notizia al tribunale per i minorenni.
Nei casi previsti dal primo comma l'assistenza affettiva e psicologica della persona
offesa minorenne � assicurata, in ogni stato e grado del procedimento, dalla presenza dei
genitori o di altre persone idonee indicate dal minorenne e ammesse dall'autorit�
giudiziaria che procede.
In ogni caso al minorenne � assicurata l'assistenza dei servizi minorili
dell'amministrazione della giustizia e dei servizi istituiti dagli enti locali.
Dei servizi indicati nel terzo comma si avvale altres� l'autorit� giudiziaria in ogni
stato e grado del procedimento".
Art.12.
1. Dopo il Titolo II del libro terzo del codice penale � aggiunto il seguente:
"Titolo II- bis - delle contravvenzioni concernenti la tutela della riservatezza
- art.734-bis (divulgazione delle generalit� o dell'immagine di persona offesa da atti di
violenza sessuale). - chiunque, nei casi di delitti previsti dagli articoli 609-bis,
609-ter, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, divulghi, anche attraverso mezzi di
comunicazione di massa, le generalit� o l'immagine della persona offesa senza il suo
consenso, � punito con l'arresto da tre a sei mesi".
Art.13.
1. All'articolo 392 del codice di procedura penale, dopo il comma 1 � inserito il
seguente:
"1-bis. Nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli 609-bis, 609-ter,
609-quater, 609-quinquies e 609-octies del codice penale il pubblico ministero o la
persona sottoposta alle indagini possono chiedere che si proceda con incidente probatorio
all'assunzione della testimonianza di persona minore degli anni sedici, anche al di fuori
delle ipotesi previste dal comma 1".
2. All'articolo 393 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 � inserito il
seguente:
"2-bis. Con la richiesta di incidente probatorio di cui all'articolo 392, comma
1-bis, il pubblico ministero deposita tutti gli atti di indagine compiuti".
Art.14.
1. All'articolo 398 del codice di procedura penale, dopo il comma 3 � inserito il
seguente:
"3-bis. La persona sottoposta alle indagini ed i difensori delle parti hanno diritto
di ottenere copia degli atti depositati ai sensi dell'articolo 393, comma 2-bis".
2. All'articolo 398 del codice di procedura penale, dopo il comma 5 � aggiunto il
seguente:
"5-bis. Nel caso di indagini che riguardano ipotesi di reato previste dagli articoli
609-bis, 609-ter, 609-quater e 609-octies del codice penale, il giudice, ove fra le
persone interessate all'assunzione della prova vi siano minori di anni sedici, con
l'ordinanza di cui al comma 2, stabilisce il luogo, il tempo e le modalit� particolari
attraverso cui procedere all'incidente probatorio, quando le esigenze del minore lo
rendono necessario od opportuno.
A tal fine l'udienza pu� svolgersi anche in luogo diverso dal tribunale, avvalendosi il
giudice, ove esistano, di strutture specializzate di assistenza o, in mancanza, presso
l'abitazione dello stesso minore.
Le dichiarazioni testimoniali debbono essere documentate integralmente con mezzi di
riproduzione fonografica o audiovisiva. Quando si verifica una indisponibilit� di
strumenti di riproduzione o di personale tecnico, si provvede con le forme della perizia
ovvero della consulenza tecnica. Dell'interrogatorio � anche redatto verbale in forma
riassuntiva. La trascrizione della riproduzione � disposta solo se richiesta dalle
parti".
Art.15.
1. All'articolo 472 del codice di procedura penale, dopo il comma 3 � inserito il
seguente:
"3-bis. Il dibattimento relativo ai delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609-ter
e 609-octies del codice penale si svolge a porte aperte; tuttavia, la persona offesa pu�
chiedere che si proceda a porte chiuse anche solo per una parte di esso. Si procede sempre
a porte chiuse quando la parte offesa � minorenne. In tali procedimenti non sono ammesse
domande sulla vita privata o sulla sessualit� della persona offesa se non sono necessarie
alla ricostruzione del fatto".
Art.16.
1. L'imputato per i delitti di cui agli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater e 609-octies
del codice penale � sottoposto, con le forme della perizia, ad accertamenti per
l'individuazione di patologie sessualmente trasmissibili, qualora le modalit� del fatto
possano prospettare un rischio di trasmissione delle patologie medesime.
Art.17.
1. Al comma 1 dell'articolo 36 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, le parole:
"per i reati di cui agli articoli 519, 520, 521, 522, 523, 527 e 628 del codice
penale, nonch� per i delitti non colposi contro la persona, di cui al Titolo XII del
libro II del codice penale" sono sostituite dalle seguenti: "per i reati di cui
agli articoli 527 e 628 del codice penale, nonch� per i delitti non colposi contro la
persona, di cui al titolo XII del libro secondo del codice penale".
La presente legge, munita del sigillo dello stato, sar� inserita nella raccolta ufficiale
degli atti normativi della repubblica italiana. � fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale del 25 marzo 1997 n. 70 S.O. Copyright �1999 ISD Online. Ultimo aggiornamento : 7 novembre 1999. |
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