LE FAQ: Legislazione Legge 194/78 sull'interruzione di gravidanza |
L. 22 maggio 1978, n. 194
Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della
gravidanza.
1. Lo Stato garantisce il diritto alla
procreazione cosciente e responsabile, riconosce il valore sociale della maternità e
tutela la vita umana dal suo inizio. L'interruzione volontaria della gravidanza, di cui
alla presente legge, non e mezzo per il controllo delle nascite. Lo Stato, le
regioni e gli enti locali, nell'ambito delle proprie funzioni e competenze, promuovono e
sviluppano i servizi socio-sanitari, nonché altre iniziative necessarie per evitare che
lo aborto sia usato ai fini della limitazione delle nascite.
2. I consultori familiari istituiti dalla legge 29 luglio 1975, n. 405 (2), fermo restando
quanto stabilito dalla stessa legge, assistono la donna in stato di gravidanza:
a) informandola sui diritti a lei spettanti in base alla legislazione statale e regionale,
e sui servizi sociali, sanitari e assistenziali concretamente offerti dalle strutture
operanti nel territorio;
b) informandola sulle modalità idonee a ottenere il rispetto delle norme della
legislazione sul lavoro a tutela della gestante;
c) attuando direttamente o proponendo allo ente locale competente o alle strutture sociali
operanti nel territorio speciali interventi, quando la gravidanza o la maternità creino
problemi per risolvere i quali risultino inadeguati i normali interventi di cui alla
lettera a);
d) contribuendo a far superare le cause che potrebbero indurre la donna all'interruzione
della gravidanza.
I consultori sulla base di appositi regolamenti o convenzioni possono avvalersi, per i
fini previsti dalla legge, della collaborazione volontaria di idonee formazioni sociali di
base e di associazioni del volontariato, che possono anche aiutare la maternità difficile
dopo la nascita. La somministrazione su prescrizione medica, nelle strutture sanitarie e
nei consultori, dei mezzi necessari per conseguire le finalità liberamente scelte in
ordine alla procreazione responsabile e consentita anche ai minori.
3. Anche per l'adempimento dei compiti ulteriori assegnati dalla presente legge ai
consultori familiari, il fondo di cui all'articolo 5 della legge 29 luglio 1975, n. 405
(2), e aumentato con uno stanziamento di L. 50.000.000.000 annui, da ripartirsi fra
le regioni in base agli stessi criteri stabiliti dal suddetto articolo.
Alla copertura dell'onere di lire 50 miliardi relativo all'esercizio finanziario 1978 si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nel capitolo 9001
dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo esercizio.
Il Ministro del tesoro e autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie
variazioni di bilancio.
4. Per l'interruzione volontaria della gravidanza entro i primi novanta giorni, la donna
che accusi circostanze per le quali la prosecuzione della gravidanza, il parto o la
maternità comporterebbero un serio pericolo per la sua salute fisica o psichica, in
relazione o al suo stato di salute, o alle sue condizioni economiche, o sociali o
familiari, o alle circostanze in cui e avvenuto il concepimento, o a previsioni di
anomalie o malformazioni del concepito, si rivolge ad un consultorio pubblico istituito ai
sensi dell'articolo 2, lettera a), della legge 29 luglio 1975 numero 405 (2), o a una
struttura socio-sanitaria a ciò abilitata dalla regione, o a un medico di sua fiducia
(2/cost).
5. Il consultorio e la struttura socio-sanitaria, oltre a dover garantire i necessari
accertamenti medici, hanno il compito in ogni caso, e specialmente quando la richiesta di
interruzione della gravidanza sia motivata dall'incidenza delle condizioni economiche, o
sociali, o familiari sulla salute della gestante, di esaminare con la donna e con il padre
del concepito, ove la donna lo consenta, nel rispetto della dignità e della riservatezza
della donna e della persona indicata come padre del concepito, le possibili soluzioni dei
problemi proposti, di aiutarla a rimuovere le cause che la porterebbero alla interruzione
della gravidanza, di metterla in grado di far valere i suoi diritti di lavoratrice e di
madre, di promuovere ogni opportuno intervento atto a sostenere la donna, offrendole tutti
gli aiuti necessari sia durante la gravidanza sia dopo il parto.
Quando la donna si rivolge al medico di sua fiducia questi compie gli accertamenti
sanitari necessari, nel rispetto della dignità e della libertà della donna; valuta con
la donna stessa e con il padre del concepito, ove la donna lo consenta, nel rispetto della
dignità e della riservatezza della donna e della persona indicata come padre del
concepito, anche sulla base dell'esito degli accertamenti di cui sopra, le circostanze che
la determinano a chiedere l'interruzione della gravidanza; la informa sui diritti a lei
spettanti e sugli interventi di carattere sociale cui può fare ricorso, nonché sui
consultori e le strutture socio-sanitarie.
Quando il medico del consultorio o della struttura socio-sanitaria, o il medico di
fiducia, riscontra l'esistenza di condizioni tali da rendere urgente l'intervento,
rilascia immediatamente alla donna un certificato attestante l'urgenza. Con tale
certificato la donna stessa può presentarsi ad una delle sedi autorizzate a praticare la
interruzione della gravidanza. Se non viene riscontrato il caso di urgenza, al termine
dell'incontro il medico del consultorio o della struttura socio-sanitaria, o il medico di
fiducia, di fronte alla richiesta della donna di interrompere la gravidanza sulla base
delle circostanze di cui all'articolo 4, le rilascia copia di un documento, firmato anche
dalla donna, attestante lo stato di gravidanza e l'avvenuta richiesta, e la invita a
soprassedere per sette giorni. Trascorsi i sette giorni, la donna puo presentarsi,
per ottenere la interruzione della gravidanza, sulla base del documento rilasciatole ai
sensi del presente comma, presso una delle sedi autorizzate (2/cost).
6. L'interruzione volontaria della gravidanza, dopo i primi novanta giorni, puo
essere praticata: a) quando la gravidanza o il parto comportino un grave pericolo per la
vita della donna; b) quando siano accertati processi patologici, tra cui quelli relativi a
rilevanti anomalie o malformazioni del nascituro, che determinino un grave pericolo per la
salute fisica o psichica della donna.
7. I processi patologici che configurino i casi previsti dall'articolo precedente vengono
accertati da un medico del servizio ostetrico-ginecologico dell'ente ospedaliero in cui
deve praticarsi l'intervento, che ne certifica l'esistenza. Il medico può avvalersi della
collaborazione di specialisti. Il medico e tenuto a fornire la documentazione sul
caso e a comunicare la sua certificazione al direttore sanitario dell'ospedale per
l'intervento da praticarsi immediatamente.
Qualora l'interruzione della gravidanza si renda necessaria per imminente pericolo per la
vita della donna, l'intervento può essere praticato anche senza lo svolgimento delle
procedure previste dal comma precedente e al di fuori delle sedi di cui all'articolo 8. In
questi casi, il medico e tenuto a darne comunicazione al medico provinciale. Quando
sussiste la possibilità di vita autonoma del feto, l'interruzione della gravidanza può
essere praticata solo nel caso di cui alla lettera a) dell'articolo 6 e il medico che
esegue l'intervento deve adottare ogni misura idonea a salvaguardare la vita del feto.
8. L'interruzione della gravidanza e praticata da un medico del servizio
ostetrico-ginecologico presso un ospedale generale tra quelli indicati nell'articolo 20
della legge 12 febbraio 1968, numero 132 (3), il quale verifica anche l'inesistenza di
controindicazioni sanitarie. Gli interventi possono essere altresi praticati presso
gli ospedali pubblici specializzati, gli istituti ed enti di cui all'articolo 1, penultimo
comma, della legge 12 febbraio 1968, n. 132 (3), e le istituzioni di cui alla legge 26
novembre 1973, numero 817 (3), ed al decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno
1958, n. 754, sempre che i rispettivi organi di gestione ne facciano richiesta.
Nei primi novanta giorni l'interruzione della gravidanza può essere praticata anche
presso case di cura autorizzate dalla regione, fornite di requisiti igienico-sanitari e di
adeguati servizi ostetrico-ginecologici. Il Ministro della sanità con suo decreto
limiterà la facoltà delle case di cura autorizzate, a praticare gli interventi di
interruzione della gravidanza, stabilendo:
1) la percentuale degli interventi di interruzione della gravidanza che potranno avere
luogo, in rapporto al totale degli interventi operatori eseguiti nell'anno precedente
presso la stessa casa di cura;
2) la percentuale dei giorni di degenza consentiti per gli interventi di interruzione
della gravidanza, rispetto al totale dei giorni di degenza che nell'anno precedente si
sono avuti in relazione alle convenzioni con la regione. Le percentuali di cui ai punti 1)
e 2) dovranno essere non inferiori al 20 per cento e uguali per tutte le case di cura.
(4).
Le case di cura potranno scegliere il criterio al quale attenersi, fra i due sopra
fissati. Nei primi novanta giorni gli interventi di interruzione della gravidanza dovranno
altresi poter essere effettuati, dopo la costituzione delle unita
socio-sanitarie locali, presso poliambulatori pubblici adeguatamente attrezzati,
funzionalmente collegati agli ospedali ed autorizzati dalla regione.
Il certificato rilasciato ai sensi del terzo comma dell'articolo 5 e, alla scadenza dei
sette giorni, il documento consegnato alla donna ai sensi del quarto comma dello stesso
articolo costituiscono titolo per ottenere in via d'urgenza l'intervento e, se necessario,
il ricovero.
9. Il personale sanitario ed esercente le attività ausiliarie non e tenuto a
prendere parte alle procedure di cui agli articoli 5 e 7 ed agli interventi per
l'interruzione della gravidanza quando sollevi obiezione di coscienza, con preventiva
dichiarazione. La dichiarazione dell'obiettore deve essere comunicata al medico
provinciale e, nel caso di personale dipendente dello ospedale o dalla casa di cura, anche
al direttore sanitario, entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge o dal
conseguimento della abilitazione o dall'assunzione presso un ente tenuto a fornire
prestazioni dirette alla interruzione della gravidanza o dalla stipulazione di una
convenzione con enti previdenziali che comporti l'esecuzione di tali prestazioni.
L'obiezione può sempre essere revocata o venire proposta anche al di fuori dei termini di
cui al precedente comma, ma in tale caso la dichiarazione produce effetto dopo un mese
dalla sua presentazione al medico provinciale.
L'obiezione di coscienza esonera il personale sanitario ed esercente le attivita
ausiliarie dal compimento delle procedure e delle attivita specificamente e
necessariamente dirette a determinare l'interruzione della gravidanza, e non
dall'assistenza antecedente e conseguente all'intervento. Gli enti ospedalieri e le case
di cura autorizzate sono tenuti in ogni caso ad assicurare lo espletamento delle procedure
previste dall'articolo 7 e l'effettuazione degli interventi di interruzione della
gravidanza richiesti secondo le modalita previste dagli articoli 5, 7 e 8. La
regione ne controlla e garantisce l'attuazione anche attraverso la mobilita del
personale.
L'obiezione di coscienza non puo essere invocata dal personale sanitario, ed
esercente le attivita ausiliarie quando, data la particolarita delle
circostanze, il loro personale intervento e indispensabile per salvare la vita della
donna in imminente pericolo. L'obiezione di coscienza si intende revocata, con effetto,
immediato, se chi l'ha sollevata prende parte a procedure o a interventi per
l'interruzione della gravidanza previsti dalla presente legge, al di fuori dei casi di cui
al comma precedente.
10. L'accertamento, l'intervento, la cura e la eventuale degenza relativi alla
interruzione della gravidanza nelle circostanze previste dagli articoli 4 e 6, ed attuati
nelle istituzioni sanitarie di cui all'articolo 8, rientrano fra le prestazioni
ospedaliere trasferite alle regioni dalla legge 17 agosto 1974, n. 386 (3/a). Sono a
carico della regione tutte le spese per eventuali accertamenti, cure o degenze necessarie
per il compimento della gravidanza nonche per il parto, riguardanti le donne che non
hanno diritto all'assistenza mutualistica.
Le prestazioni sanitarie e farmaceutiche non previste dai precedenti commi e gli
accertamenti effettuati secondo quanto previsto dal secondo comma dell'articolo 5 e dal
primo comma dell'articolo 7 da medici dipendenti pubblici, o che esercitino la loro
attivita nell'ambito di strutture pubbliche o convenzionate con la regione, sono a
carico degli enti mutualistici, sino a che non sara istituito il servizio sanitario
nazionale.
11. L'ente ospedaliero, la casa di cura o il poliambulatorio nei quali l'intervento
e stato effettuato sono tenuti ad inviare al medico provinciale competente per
territorio una dichiarazione con la quale il medico che lo ha eseguito da notizia
dell'intervento stesso e della documentazione sulla base della quale e avvenuto,
senza fare menzione dell'identita della donna. Le lettere b) e f) dell'articolo 103
del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con il regio decreto 27 luglio 1934, n.
1265 (4), sono abrogate.
12. La richiesta di interruzione della gravidanza secondo le procedure della presente
legge e fatta personalmente dalla donna. Se la donna e di eta inferiore
ai diciotto anni, per l'interruzione della gravidanza e richiesto lo assenso di chi
esercita sulla donna stessa la potesta o la tutela. Tuttavia, nei primi novanta
giorni, quando vi siano seri motivi che impediscano o sconsiglino la consultazione delle
persone esercenti la potesta o la tutela, oppure queste, interpellate, rifiutino il
loro assenso o esprimano pareri tra loro difformi, il consultorio o la struttura
socio-sanitaria, o il medico di fiducia, espleta i compiti e le procedure di cui
all'articolo 5 e rimette entro sette giorni dalla richiesta una relazione, corredata del
proprio parere, al giudice tutelare del luogo in cui esso opera. Il giudice tutelare,
entro cinque giorni, sentita la donna e tenuto conto della sua volonta, delle
ragioni che adduce e della relazione trasmessagli, puo autorizzare la donna, con
atto non soggetto a reclamo, a decidere la interruzione della gravidanza.
Qualora il medico accerti l'urgenza dell'intervento a causa di un grave pericolo per la
salute della minore di diciotto anni, indipendentemente dall'assenso di chi esercita la
potesta o la tutela e senza adire il giudice tutelare, certifica l'esistenza delle
condizioni che giustificano l'interruzione della gravidanza. Tale certificazione
costituisce titolo per ottenere in via d'urgenza l'intervento e, se necessario, il
ricovero. Ai fini dell'interruzione della gravidanza dopo i primi novanta giorni, si
applicano anche alla minore di diciotto anni le procedure di cui all'articolo 7,
indipendentemente dall'assenso di chi esercita la potesta o la tutela (2/cost).
13. Se la donna e interdetta per infermita di mente, la richiesta di cui agli
articoli 4 e 6 puo essere presentata, oltre che da lei personalmente, anche dal
tutore o dal marito non tutore, che non sia legalmente separato. Nel caso di richiesta
presentata dall'interdetta o dal marito, deve essere sentito il parere del tutore. La
richiesta presentata dal tutore o dal marito deve essere confermata dalla donna.
Il medico del consultorio o della struttura socio-sanitaria, o il medico di fiducia,
trasmette al giudice tutelare, entro il termine di sette giorni dalla presentazione della
richiesta, una relazione contenente ragguagli sulla domanda e sulla sua provenienza,
sull'atteggiamento comunque assunto dalla donna e sulla gravidanza e specie
dell'infermita mentale di essa nonche il parere del tutore, se espresso. Il
giudice tutelare, sentiti se lo ritiene opportuno gli interessati, decide entro cinque
giorni dal ricevimento della relazione, con atto non soggetto a reclamo. Il provvedimento
del giudice tutelare ha gli effetti di cui all'ultimo comma dell'articolo 8.
14. Il medico che esegue l'interruzione della gravidanza e tenuto a fornire alla
donna le informazioni e le indicazioni sulla regolazione delle nascite, nonche a
renderla partecipe dei procedimenti abortivi, che devono comunque essere attuati in modo
da rispettare la dignita personale della donna. In presenza di processi patologici,
fra cui quelli relativi ad anomalie o malformazioni del nascituro, il medico che esegue
l'interruzione della gravidanza deve fornire alla donna i ragguagli necessari per la
prevenzione di tali processi.
15. Le regioni, d'intesa con le universita e con gli enti ospedalieri, promuovono
l'aggiornamento del personale sanitario ed esercente le arti ausiliarie sui problemi della
procreazione cosciente e responsabile, sui metodi anticoncezionali, sul decorso della
gravidanza, sul parto e sull'uso delle tecniche piu moderne, piu rispettose
dell'integrita fisica e psichica della donna e meno rischiose per l'interruzione
della gravidanza. Le regioni promuovono inoltre corsi ed incontri ai quali possono
partecipare sia il personale sanitario ed esercente le arti ausiliarie sia le persone
interessate ad approfondire le questioni relative all'educazione sessuale, al decorso
della gravidanza, al parto, ai metodi anticoncezionali e alle tecniche per l'interruzione
della gravidanza. Al fine di garantire quanto disposto dagli articoli 2 e 5, le regioni
redigono un programma annuale d'aggiornamento e di informazione sulla legislazione statale
e regionale, e sui servizi sociali, sanitari e assistenziali esistenti nel territorio
regionale.
16. Entro il mese di febbraio, a partire dall'anno successivo a quello dell'entrata in
vigore della Presente legge, il Ministro della sanita presenta al Parlamento una
relazione sull'attuazione della legge stessa e sui suoi effetti, anche in riferimento al
problema della prevenzione. Le regioni sono tenute a fornire le informazioni necessarie
entro il mese di gennaio di ciascun anno, sulla base di questionari predisposti dal
Ministro. Analoga relazione presenta il Ministro di grazia e giustizia per quanto riguarda
le questioni di specifica competenza del suo Dicastero.
17. Chiunque cagiona ad una donna per colpa l'interruzione della gravidanza e punito
con la reclusione da tre mesi a due anni. Chiunque cagiona ad una donna per colpa un parto
prematuro e punito con la pena prevista dal comma precedente, diminuita fino alla
meta. Nei casi previsti dai commi precedenti, se il fatto e commesso con la
violazione delle norme poste a tutela del lavoro la pena e aumentata.
18. Chiunque cagiona l'interruzione della gravidanza senza il consenso della donna e
punito con la reclusione da quattro a otto anni. Si considera come non prestato il
consenso estorto con violenza o minaccia ovvero carpito con l'inganno. La stessa pena si
applica a chiunque provochi l'interruzione della gravidanza con azioni dirette a provocare
lesioni alla donna. Detta pena e diminuita fino alla meta se da tali lesioni
deriva l'acceleramento del parto. Se dai fatti previsti dal primo e dal secondo comma
deriva la morte della donna si applica la reclusione da otto a sedici anni; se ne deriva
una lesione personale gravissima si applica la reclusione da sei a dodici anni; se la
lesione personale e grave questa ultima pena e diminuita. Le pene stabilite
dai commi precedenti sono aumentate se la donna e minore degli anni diciotto.
19. Chiunque cagiona l'interruzione volontaria della gravidanza senza l'osservanza delle
modalita indicate negli articoli 5 o 8, e punito con la reclusione sino a tre
anni. La donna e punita con la multa fino a lire centomila. Se l'interruzione
volontaria della gravidanza avviene senza l'accertamento medico dei casi previsti dalle
lettere a) e b) dell'articolo 6 o comunque senza l'osservanza delle modalita
previste dall'articolo 7, chi la cagiona e punito con la reclusione da uno a quattro
anni. La donna e punita con la reclusione sino a sei mesi. Quando l'interruzione
volontaria della gravidanza avviene su donna minore degli anni diciotto, o interdetta,
fuori dei casi o senza l'osservanza delle modalita previste dagli articoli 12 e 13,
chi la cagiona e punito con le pene rispettivamente previste dai commi precedenti
aumentate fino alla meta. La donna non e punibile. Se dai fatti previsti dai
commi precedenti deriva la morte della donna, si applica la reclusione da tre a sette
anni; se ne deriva una lesione personale gravissima si applica la reclusione da due a
cinque anni; se la lesione personale e grave questa ultima pena e diminuita.
Le pene stabilite dal comma precedente sono aumentate se la morte o la lesione della donna
derivano dai fatti previsti dal quinto comma.
20. Le pene previste dagli articoli 18 e 19 per chi procura l'interruzione della
gravidanza sono aumentate quando il reato e commesso da chi ha sollevato obiezione
di coscienza ai sensi dell'articolo 9.
21. Chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 326 del codice penale, essendone
venuto a conoscenza per ragioni di professione o di ufficio, rivela l'identita - o
comunque divulga notizie idonee a rivelarla - di chi ha fatto ricorso alle procedure o
agli interventi previsti dalla presente legge, e punito a norma dell'articolo 622
del codice penale.
22. Il titolo X del libro II del codice penale e abrogato. Sono altresi
abrogati il n. 3) del primo comma e il n. 5) del secondo comma dell'articolo 583 del
codice penale. Salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile di condanna, non
e punibile per il reato di aborto di donna consenziente chiunque abbia commesso il
fatto prima dell'entrata in vigore della presente legge, se il giudice accerta che
sussistevano le condizioni previste dagli articoli 4 e 6.
Copyright ©1999 ISD Online. Ultimo aggiornamento : 28 ottobre 2000. | Torna alla pagina delle FAQ |